Parma, 22 luglio 2019 - È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo Statuto di Ateneo, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2020. Il nuovo Statuto è caratterizzato principalmente da una rinnovata composizione degli organi accademici.
Alla pagina dedicata del sito web di Ateneo è possibile trovare una sintesi delle principali novità del documento, riportata qui sotto.

 

BREVE GUIDA ALLE PRINCIPALI NOVITÀ

Art. 4 Diritto allo studio
È stato inserito il comma 10 che prevede il riconoscimento di crediti formativi universitari in favore di studenti che svolgano attività sportive, culturali o di volontariato nel numero massimo previsto dal Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 7 Promozione benessere organizzativo
Accogliendo la proposta della Commissione deputata alla revisione dello Statuto, sono stati riformulati i commi 1 e 2.

Art. 8 Rettore
Il comma 7.4, relativo all’elettorato attivo, valorizza la componente tecnico – amministrativa e prevede che i relativi voti siano calcolati nella misura del 20% e non più del 15% come in precedenza.
Il comma 8, per una più puntuale definizione delle diverse casistiche, disciplina l’ipotesi di elezioni del Rettore in caso di cessazione anticipata e di dimissioni.

Art. 9 Senato Accademico
In materia di quorum strutturale, il comma 4 vede, per la validità delle sedute, la necessità della maggioranza assoluta dei componenti dell’Organo, stabilendo che eventuali assenti giustificati non concorrono ai fini del raggiungimento del quorum medesimo.
Il comma 5 prevede la possibilità di variare il numero dei componenti di diritto dell’Organo, in qualità di Direttori di Dipartimento e, conseguentemente, viene introdotta una variabilità numerica nella composizione dell’Organo medesimo.
Il comma 6, relativo alle rappresentanze dei docenti, stabilisce le medesime in numero di due per ciascuna Area Culturale, senza distinzione di ruolo.
Le Aree Culturali di Ateneo sono individuate nell’allegato allo Statuto.

Art. 10 Consiglio di Amministrazione
Mantenendo inalterata la numerosità dell’Organo e delle sue diverse componenti sono state modificate le modalità di nomina della componente docente.
Tali modalità sono disciplinate ai commi 5.1, 5.2 e 5.3.

Art. 16 Presidio della qualità
Il comma 4 ne stabilisce la durata del mandato pari a quattro anni, coerentemente con gli altri Organi e Organismi di Ateneo.

Art. 19 Collegio di disciplina
Il comma 1 prevede la titolarità del potere disciplinare in capo al Decano di Ateneo in caso di illeciti commessi dal Rettore.
I commi 2 e 3 normano una rinnovata composizione del Collegio di Disciplina introducendo la presenza di membri esterni ed il principio elettivo per l’individuazione dei tre docenti interni, accogliendo in tal modo le raccomandazioni formulate da ANAC e dal Ministero rispettivamente in sede di aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione e nell’atto di indirizzo del 14 maggio 2018 adottato in applicazione del citato aggiornamento.

Art. 21 Dipartimenti
Il comma 16 ha esteso a quattro anni solari il mandato del Direttore.
Il comma 17 specifica che, nel caso in cui il mandato del Direttore cessi anticipatamente, vengono indette le elezioni per lo scorcio del mandato in corso.
Qualora quest’ultimo sia inferiore ai sei mesi, le elezioni sono indette per tale scorcio ed i successivi quattro anni.
Il comma 18 è integrato con la previsione della partecipazione dei Vicedirettori alle sedute del Senato Accademico, in sostituzione del Direttore in caso di suo impedimento e assenza.
Il comma 22, in merito alla composizione del Consiglio di Dipartimento, prevede la rappresentanza dei titolari di assegni di ricerca operanti presso il Dipartimento laddove gli assegnisti siano pari ad almeno cinque.
Lo stesso comma ha poi ampliato a quattro anni solari la durata della carica dei componenti eletti del Consiglio, ad esclusione delle rappresentanze studentesche che durano in carica due anni, ed è stata altresì ampliata la durata in carica della Giunta di Dipartimento portandola a quattro anni solari, coerentemente con la durata degli Organi ed Organismi di Ateneo.

Art. 22 Consiglio di Corso di studio
Il comma 4 relativo al Presidente del Consiglio di Corso di studio vede l’ampliamento del mandatoa quattro anni solari e la non rinnovabilità per più di una volta.
È stata inoltre introdotta la designazione, da parte del Presidente, di un Presidente Vicario, nominato con decreto del Rettore.

Art. 43 Norme per il funzionamento degli organi
È stato integrato il comma 1 relativo all’insediamento di Organi in caso di mancata elezione o designazione di membri.
Il comma 3 stabilisce, per i soli Organi collegiali dipartimentali e al fine di garantirne un miglior funzionamento, la possibilità di introdurre, nei regolamenti di funzionamento dipartimentali, quanto previsto dall’art. 18 del RD 674/1924 relativamente al quorum strutturale.

Art. 44 Norme transitorie e di attuazione
I commi 1 e 2 prevedono che lo Statuto entri in vigore a far data dal 1 gennaio 2020 e che   gli Organi in carica al momento dell’entrata in vigore dello Statuto concludono il mandato alla scadenza naturale.

 

Modificato il